diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000 (Rv. 532724 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Deficienze costruttive - Incidenti sulla funzionalità dell'opera e comportanti menomazione del suo godimento - Nonché pericolo per la sua durata e conservazione - Riconducibilità alla nozione di gravi difetti - Sussistenza - Relativo accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532724-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In tema di responsabilità del costruttore e del progettista - direttore dei lavori, nella nozione di gravi difetti, di cui all'art. 1669 cod.civ., vanno inquadrate quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dell'immobile con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione. La valutazione a tal fine effettuata dal giudice di merito costituisce apprezzamento che sfugge al sindacato di legittimità, se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)