Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 29/11/1994 (Rv. 488917 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Gravi difetti ex art. 1669 cod.civ.- Configurabilità - Requisiti - Fattispecie -.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
I gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 cod.civ., sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità della medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto gravi i difetti dell'edificio, consistenti in infiltrazioni di acqua piovana nel pianerottolo dell'ingresso e nella presenza di un "velo d'acqua" con forte odore di muffa in molti appartamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)