Sez. 2 - , Ordinanza n. 20193 del 25/07/2019 (Rv. 654980 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI | Coadiutore del curatore fallimentare - Prestazione di opera professionale di natura intellettuale e necessità di iscrizione nell’apposito albo prescritto dalla legge - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità degli artt. 1418 e 2231 c.c.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI
La nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l'attività prestata non è perciò riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 32, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)