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Sez. 1, Sentenza n. 1568 del 26/01/2005 (Rv. 578835 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI | Coadiutore - Compenso - Determinazione - Tariffa giudiziale dei periti e consulenti tecnici - Applicazione - Necessità - Tariffa professionale - Applicazione - Esclusione - Fattispecie relativa a consulente del lavoro.
Stato
decisa il 2005-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578835-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI

Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal secondo comma dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice; pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni. (Nella fattispecie la Corte Cass. ha pertanto respinto il ricorso di un professionista - il quale invocava l'applicazione della tariffa professionale dei consulenti del lavoro approvata con D.M. 15 luglio 1992, n. 430, espressamente applicabile "anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali" - sul rilievo che lo stesso era stato qualificato dal giudice di merito come coadiutore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Decr. Minist. 15/07/1992 num. 430 art. 6, Legge 11/01/1979 num. 12 art. 23, DPR 27/07/1988 num. 352 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)