Sez. 1, Sentenza n. 2753 del 25/10/1973 (Rv. 366285 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA EX ART 263 COD PROC CIV - APPLICABILITA OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - AMMISSIONE AL DI LA DEI CASI OBBLIGATORI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA EX ART 263 COD PROC CIV - APPLICABILITA OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - AMMISSIONE AL DI LA DEI CASI OBBLIGATORI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le Disposizioni del codice di rito relative al rendiconto riguardano coloro che sono obbligati per legge a rendere il conto degli Atti e negozi compiuti nell'interesse di un'altra parte o nell'interesse comune. Fuori dei casi in cui la legge sostanziale ponga esplicitamente a carico di una parte l'Obbligo di presentare il conto, la procedura di cui all'art 263 cod proc civ e soltanto facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali concessi al giudice di merito quanto all'ammissibilita e Rilevanza dei mezzi di prova piu idonei secondo il suo apprezzamento per l'accertamento del dare e dell'avere tra le parti. (V 828/69, mass n 339163; 2833/67, mass n 330409; 2876/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)