Sez. 1, Sentenza n. 828 del 15/03/1969 (Rv. 339163 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA DI RENDICONTO - CARATTERE FACOLTATIVO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA DI RENDICONTO - CARATTERE FACOLTATIVO - LIMITI.*
Le Disposizioni del codice di rito relative al rendiconto riguardano coloro che sono obbligati per legge a rendere il conto degli Atti e dei negozi compiuti nell'interesse di un'altra parte o nell'interesse comune. Pertanto, fuori dei casi in cui la legge sostanziale ponga esplicitamente a carico di una parte l'Obbligo di presentare il conto, la procedura di cui all'art.263 cod.proc.civ. e soltanto facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali commessi al giudice di merito, quanto all'ammissibilita e alla Rilevanza dei mezzi di prova piu idonei, secondo il suo apprezzamento, per l'accertamento del dare e dell'avere tra le parti. (V. 2876-67, massima n.330482 2833-67, massima n.330409).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)