Sez. 2, Sentenza n. 79 del 14/01/1964 (Rv. 300108 - 01)
PROCEDIMENTI CIVILI IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA - SANATORIA - PLURALITA DI PARTI CONVENUTE - CITAZIONE INVALIDA PER ALCUNI CONVENUTI - RAPPORTO PROCESSUALE - VALIDA COSTITUZIONE - LIMITI SOGGETTIVI.*
PROCEDIMENTI CIVILI IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA - SANATORIA - PLURALITA DI PARTI CONVENUTE - CITAZIONE INVALIDA PER ALCUNI CONVENUTI - RAPPORTO PROCESSUALE - VALIDA COSTITUZIONE - LIMITI SOGGETTIVI.*
Se l'attore, in cause scindibili, chiama validamente in giudizio alcune parti ed altre no, la citazione e valida nei confronti delle parti ritualmente evocate. L'invalidita di essa nei confronti di taluno degli intimati non vizia l'atto nelle parti in cui ha raggiunto il suo scopo per il principio della conservazione degli Atti processuali validamente compiuti. Pertanto, se l'invalidita della Costituzione del rapporto processuale nei confronti di alcune parti venga accertata in fase di appello o di Cassazione, non e travolto il processo svoltosi nei confronti delle parti regolarmente citate. (in una controversia avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento da parte degli eredi di una clausola modale posta a loro carico dal testatore, erano state ritualmente citate quattro delle cinque parti convenute, le quali si erano regolarmente costituite nelle forme e nei termini di legge).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)