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Sez. 5, Sentenza n. 17076 del 25/03/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 224806 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Depenalizzazione del reato di emissione abusiva di assegni - Trasformazione della pena accessoria già prevista in sanzione amministrativa accessoria - Applicazione - Competenza del giudice che dichiara l'abolitio criminis - Esclusione - Competenza dell'autorità amministrativa.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224806-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Con la depenalizzazione del reato di abusiva emissione di assegni a vuoto, il d.lgs. n. 507 del 1999 ha trasformato la pena accessoria del divieto di emettere assegni per un anno in sanzione amministrativa accessoria, attribuendo la competenza ad applicare tale sanzione accessoria non al giudice che accerti l'abolitio criminis, ma all'autorità amministrativa competente, secondo quanto disposto dall'art. 102 del citato d.lgs. n. 507.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 7, Legge 30/12/1999 num. 507 art. 28, Legge 30/12/1999 num. 507 art. 32, Legge 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 100 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)