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Sez. 6, Sentenza n. 44733 del 24/09/2003 Ud. (dep. 20/11/2003) Rv. 226903 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Depenalizzazione del reato di emissione abusiva di assegni - Trasformazione della pena accessoria già prevista in sanzione amministrativa - Inottemperanza al divieto di emettere assegni in epoca antecedente alla modifica legislativa - Applicabilità della nuova ipotesi di reato di cui all'art. 7 legge 386 del 1990 - Esclusione - Applicazione della disposizione più favorevole prevista dall'art. 389 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226903-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In tema di assegni bancari, la nuova disciplina relativa all'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie, introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, non ha depenalizzato le violazioni dei divieti commesse nella vigenza della normativa antecedente, atteso che l'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituito dall'art. 32 del citato D.Lgs., conserva immutata la sua "ratio" in relazione al permanere della previsione di illiceità penale della medesima condotta, consistente nella inottemperanza al divieto temporaneo di emettere assegni; pertanto, con riferimento alle condotte trasgressive del divieto di emettere assegni, poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. 507 del 1999, trova applicazione il delitto previsto dall'art. 389 cod. pen., in luogo di quello punito più gravemente dall'art. 7 della legge n. 396 del 1990 e ciò in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 comma terzo cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 389, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 32, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)