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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21379 del 15/09/2017 (Rv. 645708 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Pignoramento immobiliare viziato da mancata o incompleta identificazione del bene staggito - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità – Limiti – Decorrenza del termine ex art. 617 c.p.c. – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645708-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

La deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all’art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)