Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 21/04/1988 (Rv. 458608 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSAZIONE DELLO STATO DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSAZIONE DELLO STATO DI COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
Il litisconsorzio necessario nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari - che devono essere proposti nei confronti di tutti i coeredi ai sensi dell'art. 784 cod. proc. civ., stante l'inscindibilità della causa - trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi delle quote ad essi spettanti. Ne consegue che, definito il giudizio di divisione con l'ordinanza che ha dichiarato esecutivo - in Mancanza di opposizioni - il progetto di divisione, nel giudizio di opposizione al precetto intimato da un coerede per conseguire il rilascio dei beni attribuitigli, sono litisconsorti necessari soltanto i coeredi che abbiano la detenzione di detti beni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)