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Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013 (Rv. 627366 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO | Divisione dei beni ereditari - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Sussistenza - Limite - Cessazione della comunione ereditaria.
Stato
decisa il 2013-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627366-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO

Il litisconsorzio necessario tra i coeredi, previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari, trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi - nella specie, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)