Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013 (Rv. 627366 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO | Divisione dei beni ereditari - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Sussistenza - Limite - Cessazione della comunione ereditaria.
PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO
Il litisconsorzio necessario tra i coeredi, previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari, trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi - nella specie, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)