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Sez. 1, Sentenza n. 2126 del 07/07/1971 (Rv. 352857 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE DECADENZE - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - NOTIFICAZIONE DI UN ATTO INDICATA DALLA LEGGE COME MOMENTO DI DECORRENZA DI UN TERMINE DI DECADENZA - NOZIONE - AUMENTO DEL COMPENSO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RIGETTO - MANCATA NOTIFICA ALL'INTERESSATO - COMUNICAZIONE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA - DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA FRAPPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352857-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE DECADENZE - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - NOTIFICAZIONE DI UN ATTO INDICATA DALLA LEGGE COME MOMENTO DI DECORRENZA DI UN TERMINE DI DECADENZA - NOZIONE - AUMENTO DEL COMPENSO - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RIGETTO - MANCATA NOTIFICA ALL'INTERESSATO - COMUNICAZIONE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA - DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA FRAPPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*

Le norme che sanciscono decadenze debbono essere interpretate con il rigore corrispondente a quello dei loro effettì pertanto la dove la legge usa il termine notificazione non si puo reputare che tale termine sia stato usato in senso atecnico e che alla Mancanza di notificazione si possa supplire con surrogati che la legge non abbia espressamente previsto. (in base a tale principio e stato escluso che fosse incorso nella decadenza dall'Azione giudiziaria - comminata dagli artt 46 e 47 del capitolato generale d'appalto approvato col DPR 16 luglio 1962, n 1063, per l'appaltatore che lasci trascorrere il termine di giorni sessanta dalla notificazione del provvedimento di risoluzione della controversia in Sede amministrativa - un appaltatore a cui il provvedimento di rigetto della richiesta di maggior compenso era stato soltanto comunicato a mezzo lettera raccomandata dall'ufficio del genio civile).*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 46, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)