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Sez. 1, Sentenza n. 4536 del 15/07/1980 (Rv. 408374 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI - PREVIA NOTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA PARTE CIRCA L'INTENZIONE DI FAR VALERE LA DECADENZA - NOTIFICAZIONE - FORME - OMISSIONE - EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408374-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI - PREVIA NOTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA PARTE CIRCA L'INTENZIONE DI FAR VALERE LA DECADENZA - NOTIFICAZIONE - FORME - OMISSIONE - EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITA.*

La norma contenuta nell'art 821 cod proc civ, la quale stabilisce che il decorso del termine per la pronuncia del lodo non puo essere fatto valere come causa di nullita della sentenza se la parte, prima della deliberazione del lodo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, va interpretata, come tutte le norme che sanciscono decadenze, con il rigore corrispondente a quello dei loro effetti, con la conseguenza che il termine 'notificazioné deve intendersi in senso tecnico, come notificazione eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, poiche solo tale Forma di comunicazione, attraverso la certezza che essa conferisce alla provenienza dell'atto dal suo autore e alla sua trasmissione nella sfera giuridica del destinatario, assicura la congruenza del modo al contenuto dell'atto e la rispondenza di esso allo scopo, nel rispetto del principio della liberta di forme di cui all'art 156, secondo comma, cod proc civ. pertanto alla Mancanza di notificazione non puo supplirsi con equipollenti non previsti espressamente dalla legge. (V 2126/71, mass n 352857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)