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Sez. 1, Sentenza n. 12540 del 26/08/2002 (Rv. 557102 - 01)

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE | Area privata - Inclusione nel demanio stradale - Presupposti - Atto di trasferimento alla P.A. - Destinazione ad uso pubblico da parte della P.A. - Necessità - Appartenenza al demanio comunale - Inclusione in un centro abitato - Rilevanza - Mero indice di riferimento.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557102-01

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE

Affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale, non è sufficiente che la strada sia posta all'interno di un centro abitato e che su di essa si esplichi di fatto il transito pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, etc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all'uso pubblico dalla stessa P.A., costituendo meri indici di riferimento, ciascuno di per sè solo non sufficiente al fine di stabilire a chi ne debba essere attribuita la proprietà, l'uso della strada da parte di un numero indeterminato di persone, il comportamento in relazione ad essa della Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, e la sua inclusione in un centro abitato (indicata, nella specie, dal ricorrente come circostanza dirimente), secondo la originaria previsione dell'art.16, lettera c), della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, poi sostituito dall'art.7, lettera c), della legge 12 febbraio 1958, n.126.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7, Cod. Strada art. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)