Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 02/03/2007 (Rv. 596944 - 01)
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE | Area privata - Inclusione nel demanio - Presupposti - Destinazione ad uso pubblico da parte della P.A. - Sufficienza - Esclusione - Atto di trasferimento alla P.A - Necessità - Presunzione di demanialità ex art.22 legge n. 2248 del 1865 - Limiti - Fattispecie.
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE
Affinché un'area privata venga a far parte del demanio, non è sufficiente che essa sia destinata all'uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all'uso pubblico dalla stessa P.A., a meno che non possa operare, trattandosi di aree adiacenti a una strada pubblica, la presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della legge n.2248 del 1865, all. F - la quale sancisce una presunzione "iuris tantum" di proprietà pubblica di quegli spazi adiacenti alle strade comunali che, per l'immediata accessibilità, appaiono parte integrante (pertinenza) della strada, salvo prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la natura pubblica di uno slargo adiacente una via comunale, benché fosse privo di sbocchi di transito e potesse essere utilizzato dai soli frontisti, oltre a risultare in parte catastalmente intestato ai suddetti privati)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 22 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)