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Sez. U, Sentenza n. 2593 del 30/07/1953 (Rv. 881234 - 01)

SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - ORDINANZA NON IMPUGNABILE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ. SPESE GIUDIZIALI - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - ILLEGITTIMITÀ.
Stato
decisa il 1953-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881234-01

SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - ORDINANZA NON IMPUGNABILE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ. SPESE GIUDIZIALI - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - ILLEGITTIMITÀ.

L'ordinanza del giudice che decide un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di spese e di onorari di avvocati e procuratori per prestazione di opera giudiziale, avendo carattere decisorio, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art.111 della Costituzione - la liquidazione globale delle spese giudiziali, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, è illegittima se effettuata senza motivazione o riferimenti che consentano il controllo dell'operato del giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)