Sez. 2 - , Sentenza n. 2818 del 31/01/2023 (Rv. 666843 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Notai - Illecito disciplinare - Attenuante di cui all’art. 144 della l.notarile - Eliminazione delle conseguenze dannose poste in essere dopo l’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina - Apprezzabilità da parte del giudice ai fini della determinazione della sanzione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di illecito disciplinare dei notai, ai fini della determinazione della sanzione, il giudice di merito deve valutare, ex art. 144 della l. n. 89 del 1913, anche la condotta posta in essere successivamente all'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio (condotta nella specie concretatasi nell'eliminazione delle conseguenze dannose scaturite dall'atto compiuto), poiché, avendo il giudizio di reclamo natura non impugnatoria, al giudice è devoluto il potere di valutare interamente il rapporto che è alla base della sanzione irrogata.
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)