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Sez. 2 - , Sentenza n. 3458 del 12/02/2020 (Rv. 657102 - 02)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Condotte sanzionate dall'art. 147, l. n. 89 del 1913 - Ricorrenza di circostanze attenuanti - Sanzione pecuniaria - Applicabilità - Limiti- Destituzione - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657102-02

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui all'art. 147, comma 1, l. n. 89 del 1913, ma ricorrano circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla pena pecuniaria, come stabilito dall'art. 144 l. cit.; una disciplina speciale è, invece, prevista, nel comma 2 del menzionato art. 147, secondo cui viene sempre applicata la destituzione per il caso del notaio, già condannato due volte alla sospensione, che incorra nuovamente nella recidiva reiterata infradecennale.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)