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Sez. 2, Sentenza n. 17338 del 08/08/2007 (Rv. 600569 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione del divieto di sosta in area pedonale - Presunzione "iuris tantum" della natura pubblica dell'area - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600569-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta in zona pedonale (art. 158 di detto codice), sussiste la presunzione "iuris tantum" della natura pubblica dell'area sulla quale la zona pedonale è stata imposta dall'ordinanza sindacale, come risulta dall'art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, per cui "nell'interno delle città e dei villaggi fanno parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti". Di conseguenza, e senza bisogno di prova in senso confermativo da parte della P.A., in difetto di prova contraria fornita dall'opponente circa l'esistenza di convenzioni che attribuiscano la proprietà dell'area a soggetti diversi dal comune o di consuetudini locali che ne escludano la demanialità, il giudice chiamato a decidere sulla opposizione avverso l'irrogazione della sanzione non può, in ogni caso, ritenere la natura privata dell'area medesima e disapplicare l'ordinanza sindacale suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 158, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 22 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)