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Sez. 1, Sentenza n. 8939 del 29/04/2005 (Rv. 583248 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Centri abitati - Zone a traffico limitato - Ordinanze comunali - Obblighi, divieti e limitazioni temporanei o permanenti per ciascuna strada o tratto di essa ex art. 7 cod. strada - Permesso di circolazione e sosta - Obbligo di esposizione stabilito da regolamento comunale - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583248-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'art. 7, comma primo, secondo il quale nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (lettera b), consente (lettera a, in forza del richiamo al precedente art. 6, comma quarto) all'ente proprietario della strada di stabilire con ordinanza "obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada", obblighi e limitazioni tra i quali agevolmente si colloca il dovere di esporre il permesso (nella specie, imposto dal regolamento del Comune di Lucca), strumentale alla disciplina della circolazione, che, in quanto limitata, impegna chi ne sia autorizzato a consentire il controllo anche in sua assenza (nel caso in esame il ricorrente deduceva di essere stato autorizzato a sostare nell'area pedonale, lamentando l'illegittimità del regolamento comunale, secondo il quale la mancata esposizione del permesso equivale alla sua assenza).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 6 com. 4, Cod. Strada art. 7 com. 1, Cod. Strada art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)