Sez. L, Sentenza n. 2530 del 23/03/1996 (Rv. 496526 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Carattere territoriale della tutela - Lavoro prestato all'estero da cittadino italiano - Copertura assicurativa - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In base al principio della territorialità della legislazione sociale, che è conseguenza della natura pubblicistica delle relative norme, la disciplina italiana in tema di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali opera solo nell'ambito del territorio nazionale, a meno che il lavoratore italiano abbia lavorato all'estero alle dipendenze di una ditta italiana ovvero abbia provveduto, ai sensi della legge 30 aprile 1969 n. 153, al riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 13, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)