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Sez. L, Sentenza n. 4043 del 02/04/1992 (Rv. 476554 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere | Principio di territorialità - Esclusione ex sentenza n. 369 del 1985 della Corte Costituzionale - Effetti - Rapporto di lavoro tra impresa italiana e lavoratore italiano operante in paese extracomunitario - Tutela ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Operatività.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476554-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere

A seguito della sentenza n. 369 del 1985 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, la tutela prevista dalla citata normativa trova applicazione al rapporto di lavoro intercorso tra impresa italiana e lavoratore italiano operante ina paese extracomunitario, essendo stato espunto dall'ordinamento con efficacia retroattiva il principio di territorialità che precedentemente governava la tutela previdenziale anche contro gli infortuni sul lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)