Sez. 3, Ordinanza n. 16589 del 13/06/2024 (Rv. 671301-01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE | Contratto di ormeggio - Mancato ritiro del natante dopo la scadenza - Clausola facoltizzante l'ormeggiatore al deposito del natante presso terzi - Contratto con il terzo - Qualificazione - Deposito di cosa altrui - Sussistenza. NAVE - IN GENERE - In genere.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE
Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.
Cod. Civ. art. 1773
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)