Sez. 5, Sentenza n. 11003 del 08/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151272 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO L'USO DEL TITOLO - INFLUENZA SULLA MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO L'USO DEL TITOLO - INFLUENZA SULLA MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESCLUSIONE.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto si consuma con l'uso del titolo e questo si realizza con la messa in circolazione dello stesso, per cui è a tale momento che bisogna fare riferimento per accertare la sussistenza o meno dell'aggravante del caso di maggiore gravità. I fatti successivi all'uso dell'assegno, ivi compresi il pagamento dell'importo o il totale risarcimento del danno, possono avere influenza soltanto sulla misura della pena. (Conf mass n 135894).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)