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Sez. 1, Sentenza n. 6370 del 30/10/1986 (Rv. 448569 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - RIMESSIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AD ALTRO GIUDICE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - RIPROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448569-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - RIMESSIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AD ALTRO GIUDICE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - RIPROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO - AMMISSIBILITÀ.*

Dopo la proposizione della querela di falso, in via incidentale, con rimessione del relativo procedimento ad altro giudice, la sentenza che dichiari estinto tale procedimento, ancorché non impugnata, non osta alla riproposizione della medesima querela, pure nel prosieguo della stessa causa in cui è già stata sollevata, tenuto conto che l'Estinzione del processo non estingue l'Azione, e che il giudicato formato da detta sentenza, meramente formale, non spiega valore preclusivo in senso sostanziale. (V 112/83, mass n 424908; (V 105/81, mass n 410499).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)