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Sez. 2, Sentenza n. 105 del 07/01/1981 (Rv. 410499 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO ESTERNO SU DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE PER TARDIVITA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410499-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - GIUDICATO ESTERNO SU DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE PER TARDIVITA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*

La preclusione alla proposizione di una domanda per effetto di un giudicato esterno postula una decisione sul merito della medesima, sicche non si configura quando la precedente pronunzia abbia dichiarato tale domanda inammissibile per tardivita. (V 1942/78, mass n 391306; (V 3202/75, mass n 377315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)