Sez. 3, Sentenza n. 10194 del 03/08/2000 (Rv. 539121 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Invito a precisare le conclusioni prima della discussione - Previsione ex art. 23 legge n. 689/1981 - Omissione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Anche nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione รจ previsto che il giudice, prima della discussione, inviti le parti a precisare le conclusioni; la mancata formulazione del suddetto invito, tuttavia, resta priva di conseguenze qualora la parte che se ne lamenta non provi di essere stata, per tale motivo, pregiudicata nell'esercizio del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)