Sez. 2, Sentenza n. 12594 del 28/08/2002 (Rv. 557150 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Causa - Decisione senza invito alle parti a precisare le conclusioni - Nullità della sentenza o del procedimento - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
L'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice di pace abbia deciso la causa senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, la denuncia del mancato invito alla precisazione delle conclusioni non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca che il rinvio della causa per la discussione gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero - infine - di articolare ulteriori istanze rispetto a quelle formulate nella citazione introduttiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)