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Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 22/06/1967 (Rv. 328207 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NUOVA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328207-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NUOVA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art. 125, n. 2, disp. Att. Cod. proc. civ. prescrive che l'atto di riassunzione deve contenere il nome delle parti e dei loro difensori con procura, e non anche che in calce o a margine di esso debba essere apposta altra procura. Il conferimento di un nuovo mandato non e, pertanto, affatto necessario, qualora la riassunzione avvenga entro l'anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, rimanendo il processo in vita in forza della domanda originaria, tanto che l'ultimo comma del citato art. 125 dispone che la comparsa di riassunzione deve essere notificata, a norma dell'art. 170 cod.proc.civ., al procuratore costituito.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)