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Sez. 2, Sentenza n. 671 del 09/03/1972 (Rv. 356757 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - NUOVA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356757-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - NUOVA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 125, n 2, disp att cod proc civ, prescrive che l'atto di riassunzione deve contenere il nome delle parti e 'dei loro difensori con procurà, e non anche che in calce o a margine di esso debba essere apposta altra procura. Il conferimento di un nuovo mandato non e, pertanto, necessario per la validita dell'atto di riassunzione. (Conf 1500'67, mass n 328207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)