Sez. L, Sentenza n. 17009 del 25/07/2014 (Rv. 632312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Possibilità per il datore di lavoro di proporre un contratto part-time frazionato (articolato su turni) - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
E legittima la proposta contrattuale del datore di lavoro che, fin dall'origine, preveda un rapporto di lavoro part-time con una precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, così da consentire al lavoratore di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo, entro coordinate temporali contrattualmente definite ed oggettivamente predeterminabili, dovendosi ritenere, in difetto di disposizioni che vietino la limitazione e la predeterminazione convenzionale dell'orario da parte del datore di lavoro, compatibile una siffatta clausola con il regime delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)