Sez. L, Sentenza n. 14823 del 22/11/2001 (Rv. 550522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Contratto part - time - Legittimità - Condizioni - Libero consenso del lavoratore - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Il contratto di lavoro a tempo parziale è compatibile col sistema del collocamento obbligatorio, purché la stipulazione del contratto a "part - time" sia espressione del libero consenso del lavoratore invalido, mentre non rilevano le esigenze produttive dell'impresa (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertano in fatto che il contratto part - time era stato imposto al lavoratore, ha ritenuto illegittima la pretesa della società di ricorrere a tale tipo di contratto).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)