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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3370 del 02/03/2012 (Rv. 621525 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio di omessa o insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621525-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l'insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali. (Nella specie, relativa ad una controversia avente ad oggetto la contestazione di omessa contabilizzazione di ricavi ed indebita detrazione IVA, in conseguenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, la S.C. ha annullato la decisione impugnata, che aveva escluso la natura soggettivamente fittizia della vendita di autoveicoli, omettendo di motivare sulle seguenti circostanze, risultanti dal processo verbale di constatazione: la contribuente era priva delle strutture essenziali per lo svolgimento dell'attività commerciale; le apparenti cedenti avevano tutte le caratteristiche tipiche delle società cartiere e non avevano versato l'IVA inerente alle transazioni nella maggior parte dei casi; gli acquisti della merce risultavano effettuati sul venduto; i pagamenti apparivano effettuati dopo la rivendita a terzi; i veicoli venivano immatricolati dalla stessa contribuente con uso di false dichiarazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)