Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011 (Rv. 616550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio di omessa o insufficiente motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Nella specie, relativa ad una controversia promossa per il pagamento dell'indennità di riscossione a favore di un agente, la corte territoriale, esclusa la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento del diritto - ossia la natura continuativa dell'incarico, la forma scritta dell'atto di incarico, la previsione di una responsabilità per errori contabili - ha comunque riconosciuto, ex art. 2041 cod. civ., un diritto, sia pure inferiore, ad un compenso, utilizzando quale base di riferimento l'A.E.C. Artigianato del 1.12.1989, valutato più adeguato rispetto alla concreta attività di recupero insoluti svolta dall'agente; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto completa e adeguata la motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)