Sez. 2, Sentenza n. 3937 del 08/06/1983 (Rv. 428865 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - "SCIENTIA DAMNI" - PROVA - PER PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - "SCIENTIA DAMNI" - PROVA - PER PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ.*
Anche per la revocatoria ordinaria (come per quella fallimentare) è ammissibile la prova per presunzioni semplici della scientia damni da parte dell'acquirente, senza che, in Mancanza di limitazioni stabilite dalla legge, sia al riguardo da richiedere un particolare rigore o da adottare un diverso concetto di presunzione semplice, che, costituendo un mezzo di prova sussidiario, utilizzabile in assenza di prove contrarie, e rimesso al prudente apprezzamento del giudice, può fornire solo una certezza relativa, idonea, peraltro, a colmare le lacune istruttorie, specialmente in materie nelle quali è difficile o impossibile acquisire la prova diretta. (V 5488/82, mass n 423260; (V 398/82, mass n 418099; (V 4207/81, mass n 414874; (V 6485/79, mass n 403216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)