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Sez. L, Sentenza n. 3011 del 23/06/1989 (Rv. 463188 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED UNA USL CONCERNENTE L'OBBLIGO ASSICURATIVO-CONTRIBUTIVO DELLA SECONDA IN ORDINE A RAPPORTI CON IL PERSONALE "A CONVENZIONE" - FORMALE DEFINIZIONE DI ESSI, DA PARTE DELLA CONVENZIONE TIPO, COME RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO DELLA LORO NATURA SUBORDINATA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - INQUADRAMENTO "EX NUNC" DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL PUBBLICO IMPIEGO ALLA STREGUA DELL'ART. 3 LEGGE N. 207 DEL 1985 - INFLUENZA SUL PREDETTO ACCERTAMENTO RELATIVAMENTE AL PERIODO ANTERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463188-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED UNA USL CONCERNENTE L'OBBLIGO ASSICURATIVO-CONTRIBUTIVO DELLA SECONDA IN ORDINE A RAPPORTI CON IL PERSONALE "A CONVENZIONE" - FORMALE DEFINIZIONE DI ESSI, DA PARTE DELLA CONVENZIONE TIPO, COME RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO DELLA LORO NATURA SUBORDINATA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - INQUADRAMENTO "EX NUNC" DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL PUBBLICO IMPIEGO ALLA STREGUA DELL'ART. 3 LEGGE N. 207 DEL 1985 - INFLUENZA SUL PREDETTO ACCERTAMENTO RELATIVAMENTE AL PERIODO ANTERIORE - ESCLUSIONE.*

In tema di distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il principio della prevalenza della realtà del rapporto, quale effettivamente svoltosi fra le parti, rispetto al nomen iuris formalmente attribuitogli dalle medesime, opera anche riguardo a rapporti di lavoro costituiti con un ente pubblico, atteso che l'elemento costitutivo del rapporto di pubblico impiego è rappresentato, indipendentemente dall'esistenza di un formale atto di nomina, dal dato storico-fattuale dell'inserimento del soggetto privato nell'organizzazione dell'ente pubblico. Pertanto, nella controversia fra l'i.N.P.S. ed una U.S.l., concernente la sussistenza o meno dell'Obbligo assicurativo- contributivo della seconda in ordine a rapporti con il personale "a convenzione" ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, la formale definizione di essi, da parte della "convenzione-tipo", come rapporti di lavoro autonomo non esclude il potere del giudice ordinario di accertarne invece la natura subordinata alla stregua delle concrete modalità di esecuzione dei medesimi, specie ove tale natura emerga dalla stessa convenzione predetta, a ciò non ostando la disposizione dell'art. 3 della legge 20 maggio 1985 n. 207, che, prevedendo l'inquadramento ex nunc di detto personale nei ruoli del pubblico impiego regionale, ne presuppone implicitamente il pregresso rapporto di pubblico impiego, sia pure non di ruolo e, comunque, non preclude l'indagine sulla reale natura di tali rapporti nel periodo anteriore a detto inquadramento. (V 2180/85, mass n 440056; (V 3042/81, mass n 413526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 73, Legge 20/05/1985 num. 207 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)