Sez. L, Sentenza n. 9067 del 27/08/1993 (Rv. 483587 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto | Recesso anteriore al compimento del comporto - Ammissibilità - Condizione - Accertamento - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto
Anche prima del superamento del periodo di comporto il datore di lavoro può recedere dal rapporto ove la malattia del lavoratore determini la sua inidoneità a prestare per il futuro la normale attività lavorativa; tale impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione deve essere accertata con un giudizio di ragionevole precisione, in relazione ad uno stato di malattia tale da non consentire una prognosi definitiva di durata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)