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Sez. L, Sentenza n. 5416 del 17/06/1997 (Rv. 505244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Malattia e inidoneità al lavoro - Cause di impossibilità della prestazione lavorativa - Configurabilità - Distinzione.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

La malattia del lavoratore e la sua inidoneità al lavoro sono cause di impossibilità della prestazione lavorativa che hanno natura e disciplina giuridica diverse: la prima ha carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della prestazione e determina, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (procedura peraltro non necessaria, ben potendo l'inidoneità fisica posta a base del licenziamento risultare, oltre che dalla obiettiva frequenza delle assenze per malattia, anche dalla documentazione prodotta dal lavoratore), indipendentemente dal superamento del periodo di comporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)