Sez. 6, Sentenza n. 11450 del 20/10/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 204099 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Ammissione delle prove - Diritti delle parti - In genere | Decadenza per tardività - Esclusione.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Ammissione delle prove - Diritti delle parti - In genere
L'art. 493 cod. proc. pen. - a differenza dell'art. 468 stesso codice che stabilisce la inammissibilità dell'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici non indicati nella lista da depositare almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento - non pone limitazione alcuna alla richiesta di prove ulteriori e non prevede alcuna decadenza in ordine ad una deduzione suppostamente tardiva. Ciò è confermato dal terzo comma dell'art. 493 cit., che prevede una eccezione al disposto dell'art. 468 in relazione alle prove che la parte dimostri di non aver potuto indicare tempestivamente, e dall'art. 507 che conferisce al giudice facoltà di disporre, anche d'ufficio - e quindi, alternativamente e di regola, anche a richiesta di parte - nuove prove quando sia terminata la acquisizione di quelle ritualmente proposte, subordinando lo esercizio di tale facoltà alla sola condizione della necessità assoluta, ossia oggettiva, di esse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)