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Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 15/01/2004 Ud. (dep. 11/02/2004) Rv. 227442 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | Questioni preliminari - Acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. - Dimostrazione della parte di non averle potute indicare tempestivamente - Circostanze addotte - Valutazione discrezionale del giudice di merito.
Stato
decisa il 2004-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227442-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA

Se è vero che la situazione di impossibilità che consente, secondo l'art. 493, secondo comma, cod. proc. pen., la acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 dello stesso codice deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 468 cit., rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)