Sez. 3, Sentenza n. 5164 del 09/05/1991 (Rv. 472072 - 01)
Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere | Subentro dell'acquirente nella posizione del locatore - Effetti sul piano processuale - Disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità - Acquisizione da parte dell'acquirente della domanda proposta dal suo dante causa - Autonomo diritto, dell'acquirente, di impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa - Citazione del dante causa non estromesso, nel giudizio d'appello - Obbligatorietà.
Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere
Il trasferimento a titolo particolare della cosa locata avvenuto in corso di causa per finita locazione - anche se per l'art. 1599 cod. civ. comporta il subentro dell'acquirente allo alienante nel rapporto locatizio nella posizione di locatore - sul piano processuale, produce gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ.: pertanto l'acquirente dell'immobile locato, intervenuto in causa, fa propria la domanda già proposta dal suo dante causa riguardante, ora, un suo diritto, ed è titolare di un autonomo diritto ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa, che in mancanza di estromissione disposta dal giudice con il consenso delle altre parti, restandone litisconsorte necessario, deve essere citato nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)