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Sez. 3, Sentenza n. 15021 del 05/08/2004 (Rv. 577081 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Subingresso dell'acquirente nella posizione del locatore - Effetti sul piani processuale - Disciplina ex art.111 cod.proc.civ. - Applicabilità - Permanenza in causa dell'alienante in qualità di sostituto processuale - Legittimità - Conseguenze in tema di impugnazione.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577081-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE

In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare in corso di causa, dell'immobile locato, produce, sul piano processuale - nonostante l'art. 1599 cod. civ. preveda il subingresso dell'acquirente all'alienante nella posizione di locatore -, gli effetti di cui all'art.111 del codice di rito, sicché l'alienante, pur dopo l'intervento in causa dell'acquirente (e sempre che egli non sia stato estromesso dal giudice con il consenso delle altre parti), continua ad essere parte del processo in qualità di sostituto processuale dell'acquirente medesimo (art.81 cod.proc.civ.), restando, per l'effetto, titolare di un autonomo diritto ad impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti e destinata a produrre effetti anche con riguardo ai sostituti suoi aventi causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)