Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11198 del 21/05/2014 (Rv. 630923 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione e assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Inabilità perfezionatasi successivamente al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento relativo - Insussistenza - Mantenimento dei medesimi benefici dopo il compimento di tale età - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La pensione e l'assegno di inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)