Sez. L, Sentenza n. 2554 del 21/02/2001 (Rv. 544041 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione e assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Inabilità perfezionatasi successivamente al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento relativo - Insussistenza - Mantenimento dei medesimi benefici dopo il compimento di tale età - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La pensione e l'assegno di inabilità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, né tali benefici possono essere mantenuti da coloro, cui siano stati attribuiti, dopo il compimento dell'età suindicata, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)