Sez. L, Sentenza n. 4867 del 08/10/1985 (Rv. 442262 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZA IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZA IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO.*
Non esiste nella regolamentazione dettata dal nostro ordinamento giuridico per il rapporto di lavoro una nozione legislativa unitaria di retribuzione che, connessa a dati intrinseci della erogazione, quali la continuità, l'obbligatorietà, la determinatezza e la corrispettività, abbia validità generale in relazione a tutti gli istituti contrattuali (cosiddetto principio della omnicomprensività della retribuzione), mentre - nel rispetto del canone costituzionale della retribuzione sufficiente previsto dall'art. 36 cost. E di ogni ulteriore limite legale - è affidata all'autonomia collettiva, e nell'ambito della stessa all'autonomia individuale, la Determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione della retribuzione medesima a meno che eccezionalmente il legislatore non prescriva per specifici emolumenti (come per l'indennità di preavviso o di anzianità) che la base di calcolo sia costituita dalla retribuzione omnicomprensiva. Pertanto - considerato che in tema di maggiorazione del compenso per lavoro straordinario il legislatore ha stabilito soltanto, come limite all'autonomia delle parti, un trattamento retributivo minimale - legittimamente l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere una maggiorazione convenzionale calcolata solo su alcuni elementi della retribuzione, con esclusione di altri, sempre che il trattamento complessivo sia non inferiore a quello legale minimo rappresentato dalla maggiorazione del 10% calcolata sulla retribuzione omnicomprensiva (art. 5 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692). (V 2182/84, mass n 434218; (V 2183/84, mass n 434219; (V 1080/84, mass n 433235; (V 1081/84, mass n 433237).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)