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Sez. L, Sentenza n. 1227 del 06/02/1987 (Rv. 450755 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DI EMOLUMENTI SPETTANTI A DIVERSI TITOLI - OPPONIBILITÀ AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450755-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DI EMOLUMENTI SPETTANTI A DIVERSI TITOLI - OPPONIBILITÀ AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLO OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il patto di conglobamento di emolumenti spettanti al lavoratore subordinato a diversi titoli, essendo un istituto di origine contrattuale, collettiva od individuale, è operante soltanto se risultino riconosciuti i diritti inderogabili del lavoratore e non è opponibile agli istituti di previdenza ai fini dell'accertamento dell'Obbligo contributivo del datore di lavoro, non essendo derogabile dalle parti la definizione di retribuzione imponibile posta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. (nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto inopponibile all'INPS un patto di conglobamento del compenso di lavoro straordinario nell'indennità di trasferta).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)