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Sez. 1, Sentenza n. 7802 del 14/07/1993 (Rv. 483169 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della procura speciale | Deposito separato da quello del ricorso - Ammissibilità - Condizioni - Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Conseguenze - Ricorso - Improcedibilità.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483169-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della procura speciale

L'art. 369 secondo comma n. 3 cod. proc. civ., il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della procura speciale al difensore, conferita con atto separato, mira ad assicurare che il relativo adempimento intervenga non oltre il tempo accordato per la costituzione del ricorrente. La citata norma, pertanto, mentre non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, non consente di evitare la suddetta sanzione mediante un deposito successivo all'indicato termine, tenendo conto dell' inapplicabilità alla procura al difensore dell'art. 372 cod. proc. civ., ed altresì considerando che la procura stessa condiziona l'esistenza del ricorso, di modo che la necessità della presenza di essa non può trovare eccezione sulla scorta di apprezzamenti inerenti alla sua rilevanza (come invece per altri fra i documenti contemplati dall'art. 369 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)