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Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 27/04/1998 (Rv. 514900 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA PROCURA SPECIALE | Deposito separato rispetto al ricorso - Legittimità - Condizioni - Deposito successivo al termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1998-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514900-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA PROCURA SPECIALE

La norma di cui all'art. 369, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, insieme con il ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo al termine prescritto, atteso che al mandato "ad litem" deve ritenersi inapplicabile il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ. (norma che, pur consentendo il deposito successivo di documenti attinenti non solo alla ammissibilità del ricorso ma anche alla sua procedibilità, è, peraltro, inapplicabile all'ipotesi di deposito di documenti per i quali si sia verificata una preclusione), poiché tale atto condiziona l'esistenza stessa del ricorso, a differenza degli altri documenti contemplati dall'art. 369 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)