Sez. 5 - , Sentenza n. 26410 del 19/10/2018 (Rv. 650751 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Conseguimento dei corrispettivi delle cessioni di autovetture - Determinazione del periodo di imposta - Criterio - Riferimento alla data della consegna all'acquirente - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
Il conseguimento dei corrispettivi delle cessioni di autovetture, ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire i componenti positivi del reddito di impresa, segue il criterio del data della consegna all'acquirente, essendovi coincidenza tra il momento in cui si determina l'effetto traslativo della proprietà del bene ed il generale criterio di imputazione temporale del corrispettivo della compravendita dettato dall'art. 109 del d.P.R. n. 916 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)